Regolamento prova finale

Regolamento prova finale e determinazione del voto di Laurea

 

La prova finale, tenuto conto delle caratteristiche del suo ruolo formativo, consiste in una verifica delle conoscenze e competenze che rientrino nell'ambito di uno o più settori disciplinari previsti nell'Ordinamento del Corso di Laurea. Essa rappresenta un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.

 

Art. 1 - Modalità di svolgimento della Prova Finale

Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, compresi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative (laboratori e/o tirocini formativi), lo studente dovrà superare l'esame finale di laurea il cui obiettivo è quello di valutare la capacità di applicare correttamente l'approccio scientifico e le metodologie di analisi apprese durante il percorso di studi.

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto avente ad oggetto:

  1. i) un argomento specifico strettamente connesso con le attività formative svolte nel Corso di Laurea e assegnato da un docente di riferimento
  2. ii) un progetto composto da una parte sperimentale che prevede la raccolta e l'analisi di dati, sviluppato sotto la supervisione di un docente di riferimento

L'elaborato, dietro parere favorevole del Consiglio di corso di studio potrà essere redatto in lingua inglese.

La discussione avviene alla presenza di una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento competente, la cui composizione è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo (art. 37). La Commissione procede alla valutazione delle prova finale attribuendo un punteggio secondo quanto previsto dal regolamento prova finale approvato dal consiglio di Corso di studio.

Posto che ai 6 CFU attribuiti alla prova finale corrispondono 150 ore di attività dedicata, il lavoro dovrà indicativamente corrispondere ad un totale di caratteri da 60.000 a 100.000 spazi inclusi.

Il pdf del lavoro va caricato online dallo studente nei termini e con le modalità stabilite dall'Ateneo.

La Commissione di Laurea procede alla valutazione del curriculum dei candidati, alla valutazione della prova finale e infine attribuisce il voto di Laurea espresso in centodecimi secondo le modalità di cui al successivo art. 2 e procede alla proclamazione.

 

Art. 2 – Determinazione del voto finale di Laurea

 

  1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
  2. a) della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2;
  3. b) del voto attribuito alla prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3;
  4. c) dell’eventuale “integrazione per le lodi” ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4;
  5. d) dell’eventuale “premio carriera” determinato come indicato nel successivo comma 5;
  6. e) dell’eventuale riconoscimento dello “status di studente Erasmus”, come indicato al successivo comma 6.

 

Nel caso in cui la somma delle componenti a), b), c) d) e e) risulti pari o superiore a 110/110, la Commissione di Laurea all’unanimità potrà concedere la lode.

 

  1. La media ponderata (MP) dei voti (Vi) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (Ci), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente:

 

MP = (Somma Vi*Ci / Somma Ci)*110/30

 

Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU), purché incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall’ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

 

Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

 

  1. La votazione relativa alla prova finale, espressa in centodecimi, dovrà essere formulata tenendo conto della qualità dell’elaborato presentato, alla luce della capacità del candidato di sviluppare l’argomento assegnato, avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l’intero percorso formativo universitario. La Commissione potrà attribuire per la prova finale un punteggio massimo di 6 punti.

 

  1. L’integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.

 

  1. Il premio carriera è attribuito esclusivamente agli studenti che si laureano nel terzo anno di corso assegnando 3 punti a coloro che si laureano nella sessione Estiva, 2 punti per la sessione Autunnale e 1 punto per la sessione Straordinaria.

 

  1. L’attribuzione dei punti per lo “status di studente Erasmus” viene determinata previa verifica dell'effettivo conseguimento (anche parziale) dei CFU previsti dall'accordo del programma. Si attribuiscono 3 punti in caso di acquisizione di almeno 12 CFU.

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